Il divieto di attività imprenditoriale per chierici. Norme di diritto missionario
Attesa la natura particolare dello stato clericale non é di regola opportuno che un chierico secolare o regolare) si dedichi ad attività commerciale o imprenditoriale, salvo eccezoine consentita dalla legittima autorità della Chiesa. Questa norma ab immemore in vigore ha trovato specifiche modalità...
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Format: | Print Article |
Language: | Italian |
Check availability: | HBZ Gateway |
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Fernleihe: | Fernleihe für die Fachinformationsdienste |
Published: |
Urbaniana Univ. Press
2015
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In: |
Ius missionale
Year: 2015, Pages: 149-175 |
IxTheo Classification: | CA Christianity KDB Roman Catholic Church |
Further subjects: | B
Evangelization
B Estate privilege B Clergy |
Summary: | Attesa la natura particolare dello stato clericale non é di regola opportuno che un chierico secolare o regolare) si dedichi ad attività commerciale o imprenditoriale, salvo eccezoine consentita dalla legittima autorità della Chiesa. Questa norma ab immemore in vigore ha trovato specifiche modalità nel corso dei secoli ed in ordine al diritto canonico successivo al Concilio di Trento ha avuto una particolare rilevanza nel diritto canonico missionario, che ha preceduto e indirizzzato in questo ambito il diritto canonico universale. Il saggio presenta un esame analitico di due Costituzioni apostoliche, la Ex debito di Urbano VIII e la Sollicitudo di Clemente IX che disciplinano sotto questo profilo il diritto missionario. |
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ISSN: | 2520-0089 |
Contains: | Enthalten in: Ius missionale
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