Eastern Catholic Faithful and their Latin Proper Hierarchs who are not Designated by the Roman Apostolic See or the Patriarch (CCEO c. 916 §5)

Quest’articolo studia la situazione canonica dei fedeli di una Chiesa cattolica orientale, che hanno domicilio o quasi-domicilio fuori del territorio di quella Chiesa, e nel luogo in cui vivono, solo un vescovo della Chiesa latina esercita la potestà di governo. Di conseguenza, quei fedeli diventano...

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Main Author: Kokkaravalayil, Sunny Thomas 1964- (Author)
Format: Print Article
Language:English
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Published: Institution 2018
In: Eastern canon law
Year: 2018, Volume: 7, Issue: 1-2, Pages: 115-142
Standardized Subjects / Keyword chains:B Catholic church, Verfasserschaft1, Codex canonum ecclesiarum orientalium. 916 / Hierarchy / Patriarch
IxTheo Classification:SA Church law; state-church law
SB Catholic Church law
Description
Summary:Quest’articolo studia la situazione canonica dei fedeli di una Chiesa cattolica orientale, che hanno domicilio o quasi-domicilio fuori del territorio di quella Chiesa, e nel luogo in cui vivono, solo un vescovo della Chiesa latina esercita la potestà di governo. Di conseguenza, quei fedeli diventano automaticamente soggetti al gerarca del luogo latino e lo considerano come il loro gerarca proprio, a causa del loro domicilio o quasi-domicilio in quel territorio in cui non c’è nemmeno un esarcato della loro Chiesa (c 916 § 5). La conseguenza giuridica più evidente del riconoscimento del gerarca del luogo come gerarca proprio è che egli avrà tutti i diritti e doveri del gerarca del luogo su quei fedeli orientali, a meno che non sia stabilito diversamente nel diritto comune o dalla RAS con qualche legge speciale. Anche il parroco proprio avrà tutti i diritti e doveri di un parroco in conformità con la legge, a meno che non sia stabilito diversamente dal diritto comune, dalla legge speciale della RAS o dall’ordinario del luogo. Lo studio si sofferma su due domande specifiche: 1) se un gerarca latino è obbligato ad applicare la legge delle Chiese orientali (CCEO) nei confronti dei suoi sudditi che appartengono alle Chiese orientali?; 2) quando una parrocchia della Chiesa sui iuris di quei fedeli è assente nel territorio in cui vivono, quale o chi deve essere considerato la loro parrocchia o il loro parroco fino a quando il loro gerarca proprio non designa per loro una parrocchia o un parroco proprio? Solo con l’aggiunta di queste due risposte, possiamo dire la norma di c. 916 §5 affronta adeguatamente i bisogni pastorali di quei fedeli. Vale la pena chiarire questi punti in una futura legislazione.
ISSN:2064-0412
Contains:Enthalten in: Eastern canon law