Emergenza Covid-19 e libertà religiosa in Italia
Sommario : 1. La ‘Fase 1’ : un coprifuoco ininterrotto. 2. Libertà religiosa vs. libertas Ecclesiae. 3. La ‘Fase 2’ : prove di dialogo.
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Tipo de documento: | Electronic/Print Artigo |
Idioma: | Italiano |
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Fernleihe: | Fernleihe für die Fachinformationsdienste |
Publicado em: |
Serra
2021
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Em: |
Il diritto ecclesiastico
Ano: 2020, Volume: 131, Número: 1/2, Páginas: 87-94 |
(Cadeias de) Palavra- chave padrão: | B
COVID-19
/ Pandemia
/ Estado de emergência
/ Liberdade de religião
/ Itália
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Classificações IxTheo: | KBJ Itália SA Direito eclesiástico |
Acesso em linha: |
Volltext (lizenzpflichtig) |
Resumo: | Sommario : 1. La ‘Fase 1’ : un coprifuoco ininterrotto. 2. Libertà religiosa vs. libertas Ecclesiae. 3. La ‘Fase 2’ : prove di dialogo. Il 30 gennaio 2020 il Ministro della salute, sulla base dei poteri che gli derivano dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha emanato la prima ordinanza in tema di prevenzione del contagio da coronavirus sars-cov-2, responsabile di una nuova malattia denominata Covid-19, limitando l’atterraggio in Italia di aeroplani provenienti dalla Cina, dove l’epidemia imperversava già da qualche settimana. Il giorno successivo, sulla base del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), il Consiglio dei ministri ha formalmente dichiarato lo stato di emergenza per « rischio sanitario » per il periodo di sei mesi : con ciò il Capo del Dipartimento della protezione civile ha assunto il potere di emanare ordinanze urgenti e contingibili, anche « in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico ». Nei giorni successivi sono state emanate ulteriori ordinanze, che presentavano diversità su base locale, dato che la legge italiana attribuisce poteri di protezione civile principalmente ai Sindaci e ai Presidenti di Regione, massimamente in materia sanitaria. Per la cronaca, ha rivestito singolare importanza l’ordinanza del 21 febbraio 2020 con la quale il Ministro della salute d’intesa col Presidente della Regione Lombardia, assumeva i primi provvedimenti restrittivi anche di libertà fondamentali, in questo caso circoscritti al territorio di alcuni Comuni della Lombardia, istituendo quella che verrà poi chiamata ‘zona rossa’. È stata questa la prima volta nella sua storia in cui la Repubblica italiana ha disposto la sospensione di « tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, ivi comprese quelle religiose », oltre alle attività lavorative – seppure con qualche eccezione – ludiche, sportive, eccetera. ... |
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ISSN: | 0391-2191 |
Obras secundárias: | Enthalten in: Il diritto ecclesiastico
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Persistent identifiers: | DOI: 10.19272/202030802008 |