nullitatis matrimonii (nova causae propositio), Urteil vom 13.06.2001

Il canone 1664 del codice di diritto canonico stabilisce che le cause relative allo stato delle persone anche dopo una duplice sentenza conforme non passano in giudicato e pertanto in qualsiasi tempo può essere chiesta una nuova causae propositio in presenza di nuovi e gravi argomenti o di nuove pro...

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Main Author: Sciacca, Giuseppe 1955- (Author)
Format: Print Article
Language:Undetermined language
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Fernleihe:Fernleihe für die Fachinformationsdienste
Published: Serra 2003
In: Il diritto ecclesiastico
Year: 2003, Volume: 114, Issue: 2, Pages: 13-18
IxTheo Classification:SB Catholic Church law
Further subjects:B Jurisdiction
B Condition
B Diözesanrichter
B Marriage law
B Simulation
B Catholic church Codex iuris canonici 1983. can. 1095
B Competency
B Catholic church Rota Romana
B Vocation
Description
Summary:Il canone 1664 del codice di diritto canonico stabilisce che le cause relative allo stato delle persone anche dopo una duplice sentenza conforme non passano in giudicato e pertanto in qualsiasi tempo può essere chiesta una nuova causae propositio in presenza di nuovi e gravi argomenti o di nuove prove anch'esse gravi (1). Contro la sentenza di reiezione della nova causae proposito da parte della Rota Romana può essere proposto appello dinanzi al Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica oppure dinanzi al Turno Superiore della Rota (2). Non può comunque essere addotto come grave argomento per ottenere una modificazione della sentenza che aveva respinto la nullità quello della difformità tra le motivazioni in diritto portate da tale sentenza e la più recente giurisprudenza rotale perché ciò non costituisce motivo per la concessione della nova causae propositio (3)
ISSN:0391-2191
Contains:Enthalten in: Il diritto ecclesiastico