nullitatis matrimonii (nova causae propositio), Urteil vom 13.06.2001
Il canone 1664 del codice di diritto canonico stabilisce che le cause relative allo stato delle persone anche dopo una duplice sentenza conforme non passano in giudicato e pertanto in qualsiasi tempo può essere chiesta una nuova causae propositio in presenza di nuovi e gravi argomenti o di nuove pro...
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Format: | Print Article |
Language: | Undetermined language |
Check availability: | HBZ Gateway |
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Published: |
Serra
2003
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In: |
Il diritto ecclesiastico
Year: 2003, Volume: 114, Issue: 2, Pages: 13-18 |
IxTheo Classification: | SB Catholic Church law |
Further subjects: | B
Jurisdiction
B Condition B Diözesanrichter B Marriage law B Simulation B Catholic church Codex iuris canonici 1983. can. 1095 B Competency B Catholic church Rota Romana B Vocation |
Summary: | Il canone 1664 del codice di diritto canonico stabilisce che le cause relative allo stato delle persone anche dopo una duplice sentenza conforme non passano in giudicato e pertanto in qualsiasi tempo può essere chiesta una nuova causae propositio in presenza di nuovi e gravi argomenti o di nuove prove anch'esse gravi (1). Contro la sentenza di reiezione della nova causae proposito da parte della Rota Romana può essere proposto appello dinanzi al Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica oppure dinanzi al Turno Superiore della Rota (2). Non può comunque essere addotto come grave argomento per ottenere una modificazione della sentenza che aveva respinto la nullità quello della difformità tra le motivazioni in diritto portate da tale sentenza e la più recente giurisprudenza rotale perché ciò non costituisce motivo per la concessione della nova causae propositio (3) |
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ISSN: | 0391-2191 |
Contains: | Enthalten in: Il diritto ecclesiastico
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