nullitatis matrimonii: Incidentis: de exceptione rei iudicatae; sentenza interlocutoria con funzione di sentenza definitiva, Urteil vom 17.12.1998

Al processo canonico ben possono applicarsi i concetti elaborati dalla moderna scienza giusprocessualistica, che palano di cosa giudicata in senso "formale", per intendere l'irretrattabilità della sentenza non più soggetta ai mezzi d'impugnazione ordinari, e di cosa giudicata in...

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Main Author: Maragnoli, Giovanni (Author)
Format: Print Article
Language:Undetermined language
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Published: Serra 2003
In: Il diritto ecclesiastico
Year: 2003, Volume: 114, Issue: 2, Pages: 201-210
IxTheo Classification:SB Catholic Church law
Further subjects:B Eheführungsunfähigkeit
B Catholic church Codex iuris canonici 1983. can. 1677, §3
B Catholic church Codex iuris canonici 1983. can. 1641-1644
B Legal effect
B Catholic church Codex iuris canonici 1983. can. 1440
B Streitfestlegung
B Eheschließungsunfähigkeit
B Jurisdiction
B Diözesanrichter
B Procedural law
B Nullity
B Competency
B Psyche
B Ehenichtigkeitsverfahren
B Marriage
B Judgment
Description
Summary:Al processo canonico ben possono applicarsi i concetti elaborati dalla moderna scienza giusprocessualistica, che palano di cosa giudicata in senso "formale", per intendere l'irretrattabilità della sentenza non più soggetta ai mezzi d'impugnazione ordinari, e di cosa giudicata in senso "materiale", per significare che l'accertamento contenuto in una sentenza di merito non può più essere revocato in dubbio, a processo concluso, in un diverso processo tra le stesse parti. In quest'ottica, il disposto del can. 1643 c.j.c., ai sensi del quale le sentenze emesse nelle cause sullo stato delle persone non passano mai in giudicato, è da considerarsi riferito alla sola cosa giudicata formale, non anche a quella materiale. Di conseguenza, nel caso in cui la domanda che ha costituito oggetto di accertamento giudiziale in un dato processo, venga riproposta, dopo la conclusione di questo, nel primo grado di giudizio di un processo diverso, legittimamente le è opposta in via preliminare (con eccezione sollevata da una delle parti o mediante rilievo d'ufficio) l'esistenza del precedente giudicato, anche se si verte in tema di stato delle persone. Dopo che la domanda di dichiarazione di nullità del matrimonio, fondata su una determinata causa petendi, sia stata definitivamente rigettata, se una delle parti, a processo concluso, intende riproporre ex novo in un processo diverso la questione della nullità dello stesso matrimonio, il giudice del nuovo processo ha il compito di accertare preliminarmente se la domanda sia fondata su una causa petendi diversa da quella anteriormente giudicata, così da non impingere contro il precedente giudicato: e tale accertamento può, a volte, richiedere la presa in esame degli atti del processo precedente. Nella fattispecie, il dubbio di causa concordato nel primo processo riguardava il defectus discretionis iudicii del convenuto. Nel nuovo processo l'attrice chiedeva la dichiarazione di nullità del matrimonio per il motivo della incapacità dello stesso convenuto di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio. Il Tribunale ha respinto la domanda in limine, dopo aver verificato che il primo processo aveva avuto inizio nella vigenza del codice pio-benedettino, quando cioè l'incapacità psichica a consentire non era ancora ripartita dalla legge in distinte ipotesi di nullità, e che dalle allegazioni di parte, dalle indagini peritali condotte d'ufficio e dalla motivazione delle sentenze si evinceva che, in corso di causa, il thema decidendum era stato pacificamente esteso al motivo di nullità invocato nel secondo processo
ISSN:0391-2191
Contains:Enthalten in: Il diritto ecclesiastico